Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 14 marzo 2012, n. 570

Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili - Valutazione di impatto ambientale - Procedimento - Obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente - Sussiste

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Autorizzazioni | Via (Pua-Paur) / Vas | Via (Pua-Paur) / Vas | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Procedure semplificate | Procedure semplificate

Tar Sicilia

Sentenza 14 marzo 2012, n. 570

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

II Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

(Sezione seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2541 del 2011, proposto da:

(...) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

contro

— Assessorato territorio ed ambiente della Regione siciliana, Dipartimento ambiente Servizio II Via-Vas;

— Assessorato dell'energia e dei servizi di p.d. della Regione siciliana Dipartimento energia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (omissis)

 

per l'annullamento

del silenzio inadempimento su richiesta autorizzazione impianto eolico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato territorio ed ambiente della Regione siciliana — Dipartimento ambiente Servizio II Via-Vas e dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di p.d. della Regione siciliana — Dipartimento energia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori l'avvocato (omissis) e l'avvocato dello Stato (omissis);

Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato parte ricorrente si duole:

— dell'illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di Via-Vas del 16 giugno 2006 in ultimo modificata in data 10 ottobre 2008;

— dell'illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di autorizzazione unica presentata nel 16 giugno 2006 ed in ultimo integrata nel 31 marzo 2011 e 10 maggio 2011 per la realizzazione del parco eolico (...);

Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, costituitasi in giudizio per l'Amministrazione intimata, alla presente adunanza camerale ha prospettato profili di inammissibilità/irricevibilità del ricorso in relazione alla data di proposizione dello stesso avendo riguardo sia al termine entro il quale il ricorso avverso il silenzio può essere proposto (avendo riguardo alla originaria istanza presentata), sia al termine entro il quale l'Amministrazione doveva provvedere sulla relativa domanda e alla successiva documentazione integrativa;

Ritenuto che le prospettate eccezioni risultano infondate in quanto:

— a) l'atto di diffida a provvedere notificato alla P.a. può essere considerato come una nuova istanza di avvio del procedimento, ricorrendone i relativi presupposti e, pertanto, tale diffida impedisce la dec1aratoria di inammissibilità prevista nel caso di ricorsi avverso il silenzio della P.a. proposti dopo un anno dalla data di presentazione dell'istanza originaria (cfr. Consiglio di Giustizia amministrativa, Sezione giurisdizionale, sentenza 6 ottobre 2010 n. 1269);

— b) nel caso di specie, al momento di notifica del ricorso, risultavano in effetti trascorsi i termini del relativo procedimento avendo anche riguardo alla ultima integrazione documentale effettuata dalla parte istante a corredo della domanda;

Considerato che il ricorso è fondato;

Considerata al riguardo la giurisprudenza prevalente (cfr., Tar Sicilia, Palermo, Sezione II, 25 settembre 2009, n. 1539; id., III Sezione, sentenza 22 ottobre 2008, n. 1277; Tar Basilicata, Potenza, Sezione I, 28 marzo 2008, n. 785; id., 5 marzo 2007, n. 144; id., 14 luglio 2006, n. 513) secondo cui:

a) in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l'articolo 12, comma 4, del decreto 1egis1ativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che "il termine massimo per la conc1usione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni";

b) la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all'amministrazione inadempiente), comporta 1a qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell'inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, qualora sull'istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (ne vale in contrario distinguere fra mera inerzia e 1ungaggini procedimentali);

c) anche 1a Corte Costituzionale (cfr., 25 ottobre-9 novembre 2006 n. 364), del resto, ha rinvenuto la "ratio" del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conc1usione entro un termine definito del procedimento autorizzativo;

d) dalla 1ettura della norma sopra richiamata — rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" si ricava l'intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica";

Ritenuto in altri termini che, come sostenuto dal ricorrente, la P.a. intimata aveva l'obbligo di convocare la conferenza di servizi e che, nella fattispecie considerata, la scadenza del termine per provvedere qualifica la condotta dell'amministrazione procedente come inadempimento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990;

Ritenuto che le argomentazioni in premessa valgono anche in relazione al procedimento per il rilascio della Via/Vas;

Considerato che va quindi affermato l'obbligo della P.a., per quanto di rispettiva competenza, di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale e sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ex articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 presentata dalla odierna ricorrente;

Ritenuto che le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla pubblica Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere nei termini indicati in motivazione.

Condanna le Amministrazioni regionali in solido al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.

Cosi deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 14 marzo 2012

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