Sicurezza sul lavoro, nuove sanzioni per lo sfruttamento
Sicurezza sul lavoro
È in vigore dal 4/11/2016 la nuova disposizione del Codice penale che punisce lo sfruttamento del lavoro, in presenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
È stata pubblicata in Gu la legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. La nuova legge introduce nel Codice penale l’articolo 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che punisce il reclutamento di manodopera da destinare a lavorare in condizioni di sfruttamento; condizione che si verifica quando vi sono violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre, la nuova fattispecie di reato rientra tra i reati presupposto ex Dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), così come si evince dall’articolo 25-quinquies. Si rileva che la sanzione pecuniaria è compresa tra quattrocento a mille quote; mentre per il reato presupposto di cui all’articolo 25-septies (omicidio colposo o lesioni in violazione di norme antinfortunistiche) si hanno rispettivamente sanzioni da 250 a 500 quote ed una non superiore a 250 quote.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro - Violazioni norme sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008 - Ampliamento reati presupposto ex Dlgs 231/2001
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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