Tar Toscana, “chi inquina paga” vale anche per misure d’emergenza
Danno ambientale e bonifiche
Solo il soggetto responsabile dell'inquinamento può essere obbligato ad adottare gli interventi di recupero ambientale di un'area contaminata, anche quando gli stessi abbiano carattere emergenziale.
Il Tar Toscana (sentenza 239/2016) ha così accolto il ricorso contro una nota con cui il MinAmbiente aveva confermato la prescrizione imposta dall'Arpat Toscana al titolare di un'impresa operante nel settore della lavorazione di materiali lapidei, non responsabile dell’inquinamento dell'area, con riferimento all'adozione degli idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza finalizzati ad impedire la diffusione delle acque di falda contaminate all'esterno dell'area stessa.
Al proprietario dell’area inquinata che non sia qualificabile come responsabile dell'inquinamento, ricorda il Giudice amministrativo di primo grado sulla scia di quanto stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 21/2013, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi.
Bonifiche - Misure di messa in sicurezza di emergenza -Articolo 240, Dlgs 152/2006 - Principio chi inquina paga - Applicabilità - Proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento - Addossabilità - Esclusa
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bonifiche - Proprietario del sito incolpevole - Obbligo di eseguire messa in sicurezza e bonifica - Titolo V, Parte IV, Dlgs 152/2006 - Escluso - Possibile conflitto con il principio "chi inquina paga" - Interpretazione pregiudiziale Corte di Giustizia Ue - Richiesta
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