Spedizioni di rifiuti, documentazione non è eterointegrabile
Rifiuti
Gli errori e le incongruenze contenuti nel documento di accompagnamento dei rifiuti rendono la spedizione illegale anche quando le informazioni corrette figurano in altri documenti messi a disposizione delle autorità.
A dirlo è la Corte di Giustizia europea (sentenza 9 giugno 2016, causa C-69/15) che sottolinea come la finalità del documento previsto dal regolamento 1013/2006/Ce sia quella di garantire e facilitare, escludendo la necessità di effettuare ulteriori verifiche, il controllo sulle spedizioni dei rifiuti.
In tale ottica, l'illiceità della spedizione derivante da eventuali errori o incongruenze del documento di accompagnamento non può essere messa in discussione dalla presenza delle informazioni corrette in altri documenti che, come una bolla di accompagnamento internazionale, niente hanno a che fare con il controllo sui rifiuti.
A livello di principio, gli Stati membri che sanzionano tali ipotesi con un'ammenda corrispondente a quella applicata nei casi di mancata compilazione, agiscono legittimamente. Spetta al Giudice nazionale vagliare la proporzionalità della sanzione alla luce, in particolare, dei rischi che l'infrazione può provocare per quel che riguarda la tutela dell’ambiente e della salute umana.
Spedizioni rifiuti - Articolo 2, regolamento 1013/2006/Ce - Documento di accompagnamento di cui all'allegato VII - Informazioni erronee o incoerenti - Nozione di spedizione illegale - Sanzioni applicabili - Articolo 50, regolamento 1013/2006/Ce - Principio di proporzionalità - Applicabilità
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
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