Spedizione rifiuti, cambio tappa è trasporto illecito
Rifiuti
Integra il reato di spedizione illecita di rifiuti la modifica del varco di ingresso in uno Stato Ue senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.
La Corte Ue con sentenza del 26 novembre 2015, C-487/14 ricorda come le spedizioni fra Stati membri di rifiuti destinati allo smaltimento vada preventivamente notificato alla Autorità competenti., che rilasciano o negano l’autorizzazione (articolo 9, regolamento Ce 1013/2006). La Corte sottolinea come ogni successiva modifica delle tappe costituisca modifica essenziale (articolo 17, regolamento Ce 1013/2006) delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, e vada pertanto ri-autorizzata. Le tappe sono definite come i punti di uscita ed entrata in un Paese, dovendo pertanto ritenersi modifica essenziale della spedizione autorizzata, la modifica del valico di frontiera scelto per entrare nel Paese destinatario dei rifiuti.
La Corte ha così ritenuto sussistente la spedizione illegale, ossia non corrispondente ai dati trasmessi nella notifica autorizzatoria, a carico di un autotrasportatore che aveva optato per lo sconfinamento in un punto più vicino alla propria abitazione, senza chiederne l’autorizzazione.
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Rifiuti - Spedizioni - Regolamento 1013/2006/Ce - Spedizioni interne all’Ue – Punto di ingresso nel confine dello Stato diverso da quello indicato in notifica ex articolo 4, regolamento 1013/2006/Ce - Rilevanza quale modifica essenziale all’autorizzazione ex articolo 17 regolamento 1013/2006/Ce - Sussistenza - Spedizione illegale - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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