Anac, chiarimenti su iscrizione imprese nel casellario informatico
Appalti e acquisti verdi
Con un comunicato del 31 maggio 2016 l'Authority anticorruzione ha chiarito il regime dell'iscrizione nel casellario informatico per false dichiarazioni o documentazioni presentate dalle imprese ai fini dell'attestazione di qualificazione Soa.
Ai sensi dell'articolo 80 del Dlgs 50/2016 l'impresa è esclusa da una gara se è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Anac per avere fornito false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione da parte delle Soa (società organismi di attestazione). Poiché il nuovo Codice appalti demanda all'Authority anticorruzione l'emanazione di linee guida sul sistema di qualificazione delle imprese, l'Anac ha chiarito il regime in attesa del varo delle citate linee guida.
Per fatti commessi prima del 19 aprile 2016 l'Autorità ritiene ancora applicabile l'articolo 40, comma 9-quater, Dlgs 163/2006: le Soa segnalano all'Autorità le false documentazioni e attestazioni e l'Authority dispone l'iscrizione nel casellario informatico per un anno. Per i fatti post 19 aprile 2016 e fino all'emanazione delle linee guida in materia permane comunque l'obbligo delle Società organismi di attestazione di verificare documentazione e dichiarazioni dell'impresa e di informare l'Authority del risultato delle verifiche. La sanzione applicabile sarebbe quella dell'articolo 80, comma 12, Dlgs 50/2016 per false dichiarazioni nelle procedure di appalto.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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