Acque, in Senato si discutono pene più severe per contaminazione
Acque
In base al Ddl in esame al Senato chiunque, contaminando o corrompendo acque e rendendole concretamente pericolose per la salute pubblica, integrerà il nuovo illecito previsto dal disegno di legge sui reati agroalimentari.
È stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in data 19 aprile il Ddl n. 2231 (“Nuove norme in materia di reati agroalimentari”) che prevede, tra le altre, l’introduzione di due nuove fattispecie delittuose Contaminazione o corruzione di acque (articolo 439-bis C.p.) e Disastro sanitario (articolo 445-bis C.p.). Quando dalla contaminazione o corruzione delle acque derivano lesioni e/o morte di una o più persone la pena applicabile è quella della reclusione da sei a diciotto anni.
Il Ddl in esame apporta modifiche anche al Dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa dell’Ente), aggiungendo al novero dei reati presupposto l’articolo 25-bis (dei delitti contro la pubblica salute), secondo cui per il delitto di cui all’articolo 439-bis C.p., la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni; per il delitto di cui all’articolo 445-bis C.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Senato della Repubblica, Ddl n. 2231, presentato il 4 febbraio 2016
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941