News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 22 aprile 2016

Impianti rifiuti, Regione Marche "compensa" aree naturali protette

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Impianti rifiuti, Regione Marche "compensa" aree naturali protette

A partire dal 15 aprile 2016, le misure compensative per l'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti vanno destinate anche a parchi e riserve naturali istituite ex lege.

 

A stabilirlo è la delibera di Giunta regionale 309/2016 che obbliga i Comuni interessati dalla localizzazione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nel caso l'impatto ambientale interessi anche i parchi e le riserve naturali, a sottoscrivere un protocollo per destinare una quota parte dell'indennità di compensazione — loro riconosciuta ai sensi della Lr 24/2009 e della Dgr 161/2012 — a favore di interventi con finalità ambientali da realizzarsi nelle aree naturali in questione.

 

L'importo della quota riservata a parchi e riserve, in base a quanto previsto dalla delibera, non potrà essere inferiore al 5% delle indennità di compensazione corrisposte annualmente ai Comuni.

documenti di riferimento
Dgr Marche 5 aprile 2016 n. 309

Rifiuti - Criteri per la determinazione di idonee misure compensative - Modifiche alla Dgr 161/2012

Dgr Marche 13 febbraio 2012, n. 161

Rifiuti - Criteri per la determinazione di idonee misure compensative - Attuazione Lr 24/2009

Lr Marche 12 ottobre 2009, n. 24

Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598