Impianti rifiuti, Regione Marche "compensa" aree naturali protette
Rifiuti
A partire dal 15 aprile 2016, le misure compensative per l'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti vanno destinate anche a parchi e riserve naturali istituite ex lege.
A stabilirlo è la delibera di Giunta regionale 309/2016 che obbliga i Comuni interessati dalla localizzazione di impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nel caso l'impatto ambientale interessi anche i parchi e le riserve naturali, a sottoscrivere un protocollo per destinare una quota parte dell'indennità di compensazione — loro riconosciuta ai sensi della Lr 24/2009 e della Dgr 161/2012 — a favore di interventi con finalità ambientali da realizzarsi nelle aree naturali in questione.
L'importo della quota riservata a parchi e riserve, in base a quanto previsto dalla delibera, non potrà essere inferiore al 5% delle indennità di compensazione corrisposte annualmente ai Comuni.
Rifiuti - Criteri per la determinazione di idonee misure compensative - Modifiche alla Dgr 161/2012
Rifiuti - Criteri per la determinazione di idonee misure compensative - Attuazione Lr 24/2009
Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
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