Emissioni rumorose, prova anche senza perizia tecnica
Rumore
L'idoneità delle emissioni sonore a recare disturbo alle persone è accertamento rimesso all'apprezzamento del Giudice il cui convincimento può formarsi non solo in base a indagini tecniche ma tramite ogni mezzo probatorio.
La Cassazione nella sentenza 9 dicembre 2015, n. 48460 conferma il proprio consolidato orientamento sulla contravvenzione ex articolo 659 del Codice penale (disturbo alla quiete e al riposo delle persone) affermando che non è obbligatoria una perizia o consulenza tecnica per accertare l'effettivo superamento della normale tollerabilità delle emissioni rumorose.
L'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone è un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del Giudice di merito che può fondare il suo convincimento su altri elementi probatori come dichiarazioni testimoniali in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.
Rumore - Disturbo al riposo delle persone - Articolo 659 del Codice penale - Superamento della normale tollerabilità - Accertamento - Attraverso perizie o consulenze tecniche - Necessità - Esclusione - Valutazione di ogni elemento probatorio
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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