Immissioni rumorose, superamento limite va accertato in concreto
Rumore
Il limite di tollerabilità per le immissioni rumorose ha carattere relativo, il suo superamento va apprezzato dal Giudice con riguardo al caso concreto in base a condizioni naturali e sociali dei luoghi e abitudini della popolazione.
La Cassazione civile (sentenza 29 ottobre 2015, n. 22105) torna sull'illecito di immissioni rumorose moleste tra privati ex articolo 844, Codice civile rigettando l'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'accertato superamento del limite di normale tollerabilità induce a ritenere illecita in re ipsa l'immissione del rumore escludendo qualsiasi contemperamento di contrapposte esigenze. In realtà, sostengono i Supremi Giudici, è il Giudice di merito che deve apprezzare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose tenendo conto del caso concreto, dei luoghi e delle abitudini della popolazione.
I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (norme di natura pubblicistica) possono essere considerati come criteri minimali di partenza per valutare l'intollerabilità dei rumori ma non sono vincolanti per il Giudice civile per stabilire la tollerabilità delle immissioni nell'ambito dei rapporti privatistici (tutela della proprietà). Potremmo avere immissioni considerate "intollerabili" ex articolo 844, C.c., anche se contenute nei limiti di legge, purché il Giudice motivi congruamente la sua decisione.
Rumore - Immissioni rumorose - Rapporti tra privati - Articolo 844, Codice civile - Limite della normale tollerabilità - Valore assoluto - Esclusione - Valutazione - Apprezzamento del Giudice - Legittimità - Sussistenza - Condizioni
Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro
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