Cassazione: senza recupero rifiuto rimane tale
Rifiuti
La necessità che un rifiuto debba essere sottoposto ad operazioni di recupero per poter essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di rifiuti è una costante che percorre, trasversalmente, tutte le modifiche legislative degli ultimi anni.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 41076/2015) ha accolto il ricorso contro il dissequestro di un carico di "pastello di piombo" (rifiuto pericoloso derivante dal primo trattamento delle batterie al piombo esauste che, a differenza dell’idrossido di piombo, è "solforato") importato dall'Australia.
Ha errato infatti il Tribunale nel qualificare il carico come "materia prima secondaria", senza prima accertare se il pastello di piombo fosse stato sottoposto a preventiva operazione di recupero, nel rispetto dei precisi parametri stabiliti dall’allegato 1, punto 1.4 del Dm 161/2012 (rifiuti pericolosi ammissibili alle procedure semplificate), disciplina nazionale applicabile.
La previa sottoposizione del rifiuto a un'operazione di recupero è infatti richiesta sia dalla nozione di "materia prima secondaria" (articolo 181-bis, Dlgs 152/2006), sia da quella di "cessazione della qualifica del rifiuto" (cd. "end of waste", articolo 184-ter).
Rifiuti - Pastello di piombo - Natura di rifiuto pericoloso - Qualifica come materia prima secondaria - Cessazione della qualifica di rifiuto - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Previa sottoposizione a recupero - Normativa nazionale applicabile - Allegato 1, Dm 161/2012 - Verifica rispetto parametri - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate
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