News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 17 novembre 2015

Cassazione: senza recupero rifiuto rimane tale

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Cassazione: senza recupero rifiuto rimane tale

La necessità che un rifiuto debba essere sottoposto ad operazioni di recupero per poter essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di rifiuti è una costante che percorre, trasversalmente, tutte le modifiche legislative degli ultimi anni.

 

Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 41076/2015) ha accolto il ricorso contro il dissequestro di un carico di "pastello di piombo" (rifiuto pericoloso derivante dal primo trattamento delle batterie al piombo esauste che, a differenza dell’idrossido di piombo, è "solforato") importato dall'Australia.

 

Ha errato infatti il Tribunale nel qualificare il carico come "materia prima secondaria", senza prima accertare se il pastello di piombo fosse stato sottoposto a preventiva operazione di recupero, nel rispetto dei precisi parametri stabiliti dall’allegato 1, punto 1.4 del Dm 161/2012 (rifiuti pericolosi ammissibili alle procedure semplificate), disciplina nazionale applicabile.

 

La previa sottoposizione del rifiuto a un'operazione di recupero è infatti richiesta sia dalla nozione di "materia prima secondaria" (articolo 181-bis, Dlgs 152/2006), sia da quella di "cessazione della qualifica del rifiuto" (cd. "end of waste", articolo 184-ter).

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 13 ottobre 2015, n. 41076

Rifiuti - Pastello di piombo - Natura di rifiuto pericoloso - Qualifica come materia prima secondaria -  Cessazione della qualifica di rifiuto - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Previa sottoposizione a recupero - Normativa nazionale applicabile - Allegato 1, Dm 161/2012 - Verifica rispetto parametri - Necessità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dm Ambiente 12 giugno 2002, n. 161

Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598