Trasporto batterie esauste, senza autorizzazione è illecito
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il trasporto di batterie esauste senza autorizzazione integra il reato di trasporto illecito di rifiuti, posto che le stesse sono da considerarsi tali nel momento in cui il detentore aveva intenzione di disfarsene.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 12 febbraio 2018, n. 6731, ribadito che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006, rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; salva la possibilità della diversa qualificazione in sottoprodotto. Il trasporto di batterie senza autorizzazione, con la volontà di rivenderle, integra l'intenzione dismissiva richiesta dalla norma e pertanto è integrato il reato di trasporto illecito di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
Nel caso in esame, l'imputato lombardo che trasportava batterie senza le prescrizioni di legge si è visto confermare la condanna ex Codice ambientale, anche dai Giudici di legittimità.
Batterie esauste - Trasporto senza autorizzazione verso isola ecologica - Intenzione di disfarsene - Integrata - Nozione di rifiuto ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Finalità di trarre profitto dalla vendita - Irrilevanza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941