Responsabilità "231" per reati ambientali pre 2011, sussiste se accertata prosecuzione
Responsabilità 231
La responsabilità amministrativa dell'Ente ex Dlgs 231/2001 per reati-presupposto ambientali commessi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 121/2011 sussiste se è accertata la prosecuzione dell'illecito anche dopo.
La Cassazione nella sentenza 30 settembre 2015, n. 39373 conferma con alcuni distinguo la responsabilità amministrativa della persona giuridica per reati ambientali commessi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 121/2011 che ha introdotto nel Dlgs 231/2001 una serie di reati-presupposto in materia ambientale. Nel caso di traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Dlgs 152/2006) e gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) è necessario provare che gli illeciti siano proseguiti anche nell'estate del 2011 dopo l'entrata in vigore della disciplina del Dlgs 121/2011, altrimenti per il principio di legalità la "231" non si applica.
Non così nel caso di stoccaggio illecito di rifiuti la cui consumazione termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva, e per l'omessa bonifica di sito inquinato (articolo 257, Dlgs 152/2006) che cessa con la messa in sicurezza, bonifica e ripristino. In questi casi la natura permanente dell'illecito esclude che siano necessari elementi di prova della prosecuzione dell'illecito commesso prima dell'estate del 2011 (in vigenza del Dlgs 121/2011) ma ictu oculi proseguito anche successivamente.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Applicabilità - Estensione ai reati ambientali - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 121/2011 - Accertamento della prosecuzione degli illeciti - Necessità - Sussistenza
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941