Discarica abusiva, basta la condotta ripetuta
Rifiuti
Lo scarico in una determinata area di rifiuti da demolizione, quando posto in essere attraverso una “condotta ripetuta pur se non abituale e protratta per lungo tempo”, configura il reato di realizzazione di discarica abusiva.
Con queste motivazioni il Tar della Valle d’Aosta (sentenza 64/2015) ha respinto il secondo motivo di ricorso contro un’ordinanza con cui la Regione ha intimato la messa in sicurezza d’emergenza di un’area dove, senza alcuna autorizzazione, erano stato depositati e in parte “tombati” vari metri cubi di rifiuti da demolizione, con condotte ripetute nel corso degli anni.
Respinta la tesi del ricorrente secondo il quale, trattandosi di un caso di “abbandono” di rifiuti, la P.a. avrebbe dovuto applicare l’articolo 192 del Dlgs 152/2006 — e quindi disporre tramite ordinanza del Sindaco la rimozione — e non gli articoli 242 e seguenti dello stesso decreto, che disciplinano la bonifica dei siti contaminati.
Il ripetersi degli sversamenti nel corso degli anni, secondo il Tar, esclude invece che possa parlarsi di (mero) “abbandono” di rifiuti, fattispecie caratterizzata dalla “episodicità” e dalla “occasionalità” della condotta.
Rifiuti da demolizione - Deposito non autorizzato e tombamento - Condotta ripetuta nel corso degli anni - Ordinanza regionale per la messa in sicurezza d'emergenza - Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Abbandono di rifiuti - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Inconfigurabilità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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