Conservazione carni, sale residuo può essere sottoprodotto
Rifiuti
Il sale utilizzato per assicurare la conservazione delle carni può essere "meritoriamente riutilizzato", secondo la Corte di Cassazione, al fine di evitare il formarsi del ghiaccio sulle strade dei Comuni vicini allo stabilimento.
Con queste motivazioni la Suprema Corte (7899/2015) ha annullato una sentenza di condanna del Tribunale di Avezzano per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006).
"Il fatto non sussiste" secondo il Giudice di legittimità, che ha invece riconosciuto la natura di "sottoprodotto" (e quindi di “non rifiuto”) del sale residuato dalle operazioni di salagione delle carni, e quindi la legittimità della condotta del ricorrente che lo aveva stoccato sul piazzale dello stabilimento, per poi cederlo gratuitamente al Comune.
Il tutto nel rispetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 184-bis ("Sottoprodotto") del Dlgs 152/2006, visto che il sale non costituisce lo scopo del processo produttivo in cui è utilizzato e può essere riutilizzato "senza alcun ulteriore trattamento e senza alcun apprezzabile nocumento né per la salute né per l'ambiente".
Rifiuti - Sale residuato dalla salagione delle carni - Cessione al Comune per riutilizzo come antighiaccio stradale - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Conformità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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