Rifiuti organici, Regione non può limitare utilizzo sovvallo
Rifiuti
Annullata dal Tar Veneto la delibera regionale che fissa la percentuale massima di sovvallo utilizzabile dagli impianti di compostaggio dei rifiuti, al fine di ottenere ammendante compostato di qualità.
Secondo il Giudice amministrativo (sentenza 782/2015), l’introduzione di specifici limiti per l’ulteriore lavorazione dei sovvalli, ossia gli scarti lignocellulosici ottenuti dopo la vagliatura del materiale ricavato dalla raccolta differenziata, finisce per incidere su profili che spettano all’autorità statale, “essendo a questa devoluto il compito di fissare le caratteristiche dei rifiuti da trattare e lavorare all’interno degli impianti”.
Il Tar ha così annullato la Dgr Veneto 568/2005, laddove prescrive che le percentuali di sovvalli utilizzabili non possono superare il 50% della frazione verde e, comunque, devono essere preventivamente puliti dai residui plastici.
Il tutto alla luce degli articoli 195 e 196 del Dlgs 152/2006, in base ai quali spetta allo Stato – e non alle Regioni – determinare “i limiti di accettabilità e le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi”.
Rifiuti organici - Impianti di trattamento - Norma regionale che fissa percentuale massima di sovvallo utilizzabile - Incide su caratteristiche dei rifiuti - Competenza statale - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
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