Rifiuti, in vigore regole su impianti di recupero frazione organica
Rifiuti
Entra in vigore il 20 aprile 2016 il Dpcm che ha effettuato la ricognizione dell'offerta esistente nonché del fabbisogno residuo, articolato per Regioni, degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani.
Il Dpcm 7 marzo 2016 è emanato in attuazione dell'articolo 35, comma 2, del Dl 133/2014, convertito dalla legge 164/2014. Per impianti di recupero si intendono gli impianti di trattamento aerobico di compostaggio e di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, mentre nella frazione organica si precisa che rientrano anche i rifiuti di manufatti e imballaggi compostabili certificati secondo la norma Uni En 13432:2002 (i "biocompostabili").
Il provvedimento effettua la ricognizione dell'offerta esistente di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolata per Regioni e poi individua il fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, sempre articolato per Regioni. Infine, sempre articolandolo per Regioni, individua il fabbisogno residuo degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.
Misure per realizzazione sistema adeguato e integrato gestione frazione organica rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata - Ricognizione offerta esistente di impianti di trattamento - Individuazione fabbisogno teorico e residuo - Articolazione per Regioni
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Misure urgenti per apertura cantieri, realizzazione opere pubbliche e emergenza dissesto idrogeologico - Incenerimento rifiuti - (cd. "Sblocca Italia")
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