Rifiuti ferrosi, commercio ambulante solo con valida autorizzazione
Rifiuti
Il trasporto di rottami ferrosi può in astratto configurare un’ipotesi di commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006, a patto che esista una valida autorizzazione.
La Suprema Corte con sentenza 15 luglio 2015, n. 30466 ha ricordato che l’autorizzazione in parola è disciplinata dal Dlgs 114/1998 che prescrive per il commercio ambulante il rilascio di un’autorizzazione comunale (sufficiente ad autorizzare il trasporto, rendendo l’iscrizione all’Albo gestori ambientali non necessaria ai sensi dell’articolo 266, comma 5, Codice ambientale).
Nel caso concreto, l’imputato trasportava non solo rottami ferrosi (con autorizzazione comunale al commercio ambulante rilasciata in data successiva alla contestazione) ma anche altri rifiuti pericolosi, rendendo di fatto inapplicabile il regime di deroga previsto per il commercio ambulante. I Giudici hanno così confermato la condanna dell’imputato per gestione illecita di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti – Trasporto rottami ferrosi – Commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Valida autorizzazione – Necessità
Dlgs 31 marzo 1998 n. 114 - Disciplina settore del commercio - Stralcio - Commercio ambulante
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme.
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941