News - Aggiornamento normativo

Albo gestori ambientali

Milano, 2 febbraio 2016

Albo gestori, nuovo veicolo utilizzabile subito solo con atto notorio

Albo gestori ambientali

(Costanza Kenda)

Albo gestori, nuovo veicolo utilizzabile subito solo con atto notorio

L’incremento del parco veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti va comunicato all’Albo gestoriambientali allegando la dichiarazione sostitutiva, se si vuole utilizzare immediatamente il veicolo.

 

La Corte di Cassazione ha con sentenza 18 gennaio 2016, n. 1635 affermato che nel caso di variazioni da comunicare all’Albo gestori, e qualora si voglia utilizzare immediatamente il nuovo veicolo da iscrivere, non è sufficiente la sola comunicazione alla sezione competente – nella fattispecie Puglia — ex articolo 18, comma 1, Dm 120/2014, ma è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Quest’ultima assolve infatti alla funzione di vincolare il legale rappresentante a dichiarare che il mezzo di trasporto è idoneo al trasporto rifiuti.

 

Nel caso in esame, la comunicazione ex Dm 120/2014 (Regolamento Albo gestori) era sì stata fatta correttamente entro 30 giorni dall’incremento dei veicoli, ma deficitava dell’atto notorio, con la conseguenza che l’automezzo era utilizzato in maniera illecita e pertanto l’imputato condannato per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 18 gennaio 2016, n. 1635

Trasporto Rifiuti - Iscrizione veicolo all’Albo Gestori ambientali ex Dm 120/2014 - Variazione numero veicoli - Comunicazione ex articolo 18, Dm 120/2014 - Utilizzo immediato - Integrazione con atto notorio - Necessità - Carenza - Trasporto illecito ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Dm Ambiente 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento Albo nazionale gestori ambientali

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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