News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 12 giugno 2015

Carcasse animali, impianto di stoccaggio non può essere agricolo

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Carcasse animali, impianto di stoccaggio non può essere agricolo

Lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale (soa), in quanto fase intermedia nello smaltimento dei rifiuti, ben difficilmente può inquadrarsi in una delle attività “connesse” dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 C.c..

 

Lo dice il Tar Molise (sentenza 154/2015) che ha così respinto il ricorso presentato contro un provvedimento di diniego, opposto dal Comune, al permesso di costruire un capannone per lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale derivanti da attività agricola (categorie 1 e 3 ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 1069/2009/Ce) in una zona agricola.

 

L’attività di un impianto del genere, secondo Comune e Tar, non rientra tra i servizi agricoli collettivi previsti dal Piano regolatore generale dell’Ente locale, “ancorché si tratti di rifiuti con qualche possibile provenienza da attività agricole”.

 

La disciplina non soccorre poi il ricorrente sia a livello comunitario, visto che il regolamento 1069/2009/Ce “non fornisce alcuna utile indicazione sulla possibilità che lo stoccaggio o il trattamento dei soa possa avvenire in zona agricola”, sia a livello nazionale dove il Dlgs 152/2006 “non consente di escludere che gli stessi siano classificabili come rifiuti speciali non pericolosi”.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Molise 17 aprile 2015, n. 154

Rifiuti - Sottoprodotti di origine animale (Soa) - Impianto di stoccaggio in zona agricola - Attività "connessa" dell'imprenditore agricolo - Articolo 2135 C.c. - Non rientra

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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