Cassazione su nuovi delitti ambientali, rilevante autorizzazione scaduta
Disposizioni trasversali/Aua
Condotta "abusiva" nel disastro e inquinamento ambientale ex legge 68/2015 anche in presenza di autorizzazioni scadute o manifestamente illegittime. Lo precisa la relazione Ufficio del Massimario della Cassazione 29 maggio 2015, n. III/04/2015.
L'Ufficio del Massimario ha diffuso la relazione sulla nuova legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente fornendo una prima disamina delle varie disposizioni e facendo il punto su alcune criticità della disciplina. Tra le altre, sul significato dell'aggettivo "abusivamente" come condotta qualificante i delitti di inquinamento ambientale (articolo 452-bis Codice penale), disastro ambientale (articolo 452-quater, C.p.) e traffico di materiale radioattivo (articolo 452-sexies, C.p.).
Per la Cassazione la situazione abusiva non è data solo dalla attività illecita posta in essere senza autorizzazione, ma anche nei casi in cui le autorizzazioni siano scadute o manifestamente illegittime o anche quando siano violati prescrizioni e/o limiti delle stesse. Un accenno merita la valutazione delle norme sulla prescrizione dei nuovi delitti. Per la Cassazione "è indubbio che l'accertamento e repressione dei più gravi delitti ambientali godono oggi di un termine oggettivamente macroscopico … rispetto al quale stridono i brevissimi termini dei reati contravvenzionali prodromici".
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente - Modifiche al C.p. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - Modifiche al Dlgs 152/2006
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