Rifiuti destinati a recupero, Cassazione vieta arrivi da Kosovo
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Le importazioni di rifiuti destinati al recupero dal Kosovo, non rientrando tra le deroghe previste al divieto generale di importazione nell’Ue, configurano un traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’articolo 259 del “Codice ambientale”.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 15256/2015) ha respinto il ricorso contro il sequestro preventivo di un carico composto da 25 tonnellate di rottami d’ottone, proveniente dal Kosovo, per violazione dell’articolo 18 (“Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni”) del regolamento 1013/2006/Ce.
Secondo la Suprema Corte, la spedizione in questione non rientra nel campo di applicazione delle deroghe previste dall’articolo 43 dello stesso regolamento perché tra Italia e Kosovo non è stato concluso alcun accordo o intesa sul recupero di tali rifiuti, come richiesto dalla norma.
Il fatto che i due Paesi abbiano già concluso accordi bilaterali in altre materie (cooperazione giudiziaria e estradizione), d’altronde, esclude anche che il ricorrente possa appellarsi alla deroga prevista dallo stesso articolo 43 nel caso di Paesi esportatori “in crisi”.
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bonifiche - Articolo 257, Dlgs 152/2006 - Reato - Condotta libera - Diffida della P.a. - Punizione subordinata all'omessa bonifica - Cessazione attività società - Irrilevante
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