Ordinanze extra ordinem, emergenza va sempre motivata
Disposizioni trasversali/Aua
Il potere di ordinanza emergenziale del Sindaco presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e una congrua motivazione.
Solo a queste condizioni, precisa il Consiglio di Stato nella sentenza 988/2015, l’Ordinamento può ammettere la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi prevista dall’articolo 50 del Dlgs 267/2000 (Tu “Enti locali”), che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
Alla luce di tali motivazioni il CdS ha confermato l’annullamento di una ordinanza con la quale un Sindaco avevo ingiunto la sospensione immediata dell’attività di deposito di materiali inerti da costruzioni a un’impresa (precedentemente assentita dallo stesso Comune con il rilascio di un nulla osta).
L’atto in questione, invece di essere preceduto da una specifica istruttoria sia sulla asserità pericolosità del materiale inerte rispetto alle falde acquifere, sia sulla specifica interferenza del deposito con la linea elettrica, si limitava ad enunciare tali evenienze in modo generico e apodittico.
Enti locali - Potere di ordinanza extra ordinem - Articolo 50, Dlgs 267/2000 - Motivazione generica - Annullabilità - Istruttoria specifica e motivazione congrua - Necessarie
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