Violazioni Aia, “diffida” non necessita previa comunicazione
Ippc/Aia
Il provvedimento con cui la P.a. diffida un’impresa dal proseguire l’attività produttiva in difformità a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale (Aia) non deve essere preceduta da alcun avviso.
Lo stabilisce il Tar di Milano (sentenza 394/2015), che ricorda come la diffida sia il primo atto della procedura di contestazione nel caso di violazione dei parametri ambientali, che cumula in sé anche la funzione di portare il destinatario a conoscenza dell’apertura del procedimento.
La diffida adottata ai sensi del Dlgs 59/2005 (ora parte II del Dlgs 152/2006), prosegue il Giudice amministrativo, è anche un atto vincolato perché costituisce la misura minima adottabile nelle situazioni di accertata violazione delle prescrizioni fissate con l’Aia.
Rigettato quindi il ricorso contro una diffida provinciale, presentato da un impianto di produzione di argilla espansa sorpreso a stoccare senza alcuna autorizzazione – invece che reintrodurre nel ciclo produttivo — le polveri generate dai sistemi di abbattimento, che in Giudizio si era lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi della legge 241/1990).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
Ippc - Autorizzazione integrata ambientale - Provvedimento di diffida al rispetto delle prescrizioni dell'Aia rilasciata - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione
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