Aia, inosservanza prescrizioni rifiuti rimane reato
Ippc/Aia (Giurisprudenza)
Anche dopo le modifiche apportate dal Dlgs 46/2014 al Dlgs 152/2006 non osservare le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale riferite alla gestione rifiuti mantiene rilevanza penale.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione che con la sentenza 9 gennaio 2018, n. 221 ha confermato la condanna penale ex articolo 29-quattuordecies del Dlgs 152/2006 del titolare di una impresa della Toscana per avere trattato una quantità di rifiuti esuberante rispetto a quella per cui la stessa impresa era stata autorizzata in sede di Aia. Per i Giudici se è vero che il Dlgs 46/2014 modificando il Dlgs 152/2006 ha depenalizzato punendo con sanzione amministrativa l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento di Aia, così non ha fatto se l'inosservanza è relativa alla gestione dei rifiuti, che ha conservato rilievo penale.
Quanto alla doglianza sulla mancata considerazione del silenzio-assenso formatosi in relazione ad una richiesta di aumento dei quantitativi di stoccaggio massimo di rifiuti, i Supremi Giudici hanno affermato che tale richiesta non è da considerarsi "variazione non sostanziale" per la quale può operare il silenzio-assenso, ma modifica che, incidendo direttamente sui parametri ambientali, cambia la sostanza stessa della Aia e deve essere oggetto di specifico ed espresso provvedimento da parte dell'Amministrazione.
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale - Inosservanza delle prescrizioni impartite col provvedimento di Aia - Articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006 - Violazione delle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti - Intervenuta depenalizzazione ex Dlgs 46/2014 - Insussistenza
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