Deposito rifiuti, niente Aua per incompatibilità piano urbanistico
Rifiuti
Laddove l'attività di gestione rifiuti non sia conforme alla disciplina urbanistica, va negata l'autorizzazione unica ambientale.
Il Tar Liguria ha, con sentenza 20 gennaio 2015, n. 88, confermato il provvedimento del Comune di Genova di diniego di autorizzazione unica ambientale ad una società operante nel commercio di materiali edili.
I Giudici hanno ritenuto che fosse legittimo il diniego di Aua ex Dpr 59/2013 relativamente all'attività di messa in riserva di rifiuti (nella fattispecie coincidente con il deposito di detriti da demolizioni e ristrutturazioni edilizie), poiché tale attività non è ammessa nella zona dal piano urbanistico comunale (cd. “Puc”).
Ha trovato così conferma il solco giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza 4869/2013), secondo il quale "la compatibilità urbanistica non possa non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti".
Rifiuti - Autorizzazione unica ambientale (Aia) – Articolo 3, Dpr 59/2013 - Messa in riserva di rifiuti ex articolo 216, Dlgs 152/2006 - Disciplina urbanistica – Non conformità – Diniego
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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