Aia, mancata comunicazione “migliorie” non è reato
Ippc/Aia
Il mancato aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia), a seguito di modifica “migliorativa” - e “non sostanziale” – dell’installazione, è punito solo con sanzione amministrativa pecuniaria.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 44887/2014), che preliminarmente ricorda come il recente Dlgs 46/2014, di recepimento della direttiva sulle emissioni industriali, abbia riqualificato alcune condotte, prima ritenute concretizzanti illeciti penali, in illeciti amministrativi.
È questo il caso del gestore di un’installazione che non aveva comunicato alle autorità competenti la sostituzione di due precedenti caldaie, con il posizionamento di una nuova e unica caldaia.
Tale modifica, secondo la Suprema Corte, è da ritenersi “migliorativa” (non “sostanziale”) e quindi, dato che il Dlgs 46/2014 ha depenalizzato la mancata comunicazione delle modifiche non sostanziali (ora punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 a 15mila euro), il Giudice non ha potuto che cassare senza rinvio la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Autorizzazione integrata ambientale - Modifiche non sostanziali alle installazioni - Mancata comunicazione - Sanzione - Articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006 - Reato - Non sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
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