Ilva, estesa "protezione" da reati in esecuzione del Piano ambientale
Ippc/Aia (Normativa Vigente)
Il Dl 3 settembre 2019, n. 101 ha "prorogato" lo scudo da responsabilità penale e amministrativa di affittuario e/o acquirente dell'Ilva di Taranto per atti compiuti in esecuzione del Piano ambientale.
Il provvedimento, modificando l'articolo 2, comma 6 del "Dl Ilva"5 gennaio 2015, n. 1, ha precisato che le condotte poste in essere in esecuzione del Piano ambientale per l'Ilva ex Dpcm 14 marzo 2014 non possono dare responsabilità penale o amministrativa a carico dell'affittuario o acquirente dello stabilimento per condotte poste in essere in esecuzione del Piano ambientale. L'osservanza delle disposizioni del Piano ambientale costituisce anche "adozione efficace del modello organizzativo" ai fini dell'esonero da responsabilità amministrativa della società per reato dei manager ai sensi del Dlgs 231/2001. L'esonero si applica fino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano per ciascuna prescrizione.
Per quanto riguarda il Commissario straordinario invece resta ferma la disciplina esonerativa fino al 6 settembre 2019. In tutti i casi resta ferma la responsabilità derivante dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ilva - Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria - Attuazione Dl 61/2013
Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali - Stralcio - Disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) - Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali - Incentivi per energia da fonti rinnovabili
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941