Emissioni impianti multicombustibile, il “consumo proprio” deve essere fisico
Aria
Il regime di favore che incentiva il riutilizzo dei residui della raffinazione del petrolio da parte degli stessi impianti di produzione non si applica nel caso di cessione del combustibile raffinato a terzi (anche se facenti parte dello stesso gruppo societario).
È questo il parere del Consiglio di Stato (nr. 2236/2013) chiamato a esprimersi dal MinAmbiente sull’applicazione dei limiti di emissione ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006, per gli impianti che utilizzano due o più combustibili soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Il regime di deroga alla media ponderata dei valori di tutti i combustibili utilizzati sui valori limite, possibile secondo quanto previsto dal "Codice ambientale" nel caso di utilizzo dei residui “per i propri consumi” (allegato II, parte I, punto 3.3), va interpretato secondo il CdS in maniera restrittiva e va inteso, con riferimento all’impianto di combustione multicombustibile, in senso fisico (e non giuridico). La deroga è quindi esclusa nel caso di cessione del combustibile a società facenti parte dello stesso gruppo societario.
L’alternativa concessa con riferimento ai valori del biossido di zolfo (punto 3.4), precisa poi il CdS in risposta al 2° quesito del MinAmbiente, non condiziona i valori degli altri combustibili.
Attuazione direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Valori limite di emissione per impianti multicombustibile soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Applicazione della disciplina prevista dalla Parte V del Dlgs 152/2006 - Quesito
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