News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 22 ottobre 2014

Gestione illecita rifiuti, Cassazione esclude responsabilità “di posizione”

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Gestione illecita rifiuti, Cassazione esclude responsabilità “di posizione”

In difetto di elementi di diretta partecipazione o di un contributo materiale o morale, non è configurabile alcuna responsabilità "di posizione" a carico del proprietario dell'area in cui terzi hanno illecitamente stoccato dei rifiuti.

 

Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza 40528/2014) ha accolto il ricorso contro una condanna di un comproprietario di un fondo per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006).

 

Sia il reato di discarica abusiva, sia quello di stoccaggio non autorizzato di rifiuti tossici e nocivi, evidenzia la Suprema Corte richiamando precedente Giurisprudenza, sono reati permanenti realizzabili soltanto in forma commissiva (fatta salva la condotta concorsuale omissiva che si configura nei casi in cui il soggetto aveva un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo).

 

In tale ottica, la Cassazione ritiene opportuno ribadire il principio secondo cui “secondo cui il proprietario di un terreno non risponde dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 19 gennaio 2006, n. 2206

Rifiuti - Abbandono - Dlgs 22/1997 - Articolo 40, Codice penale - Responsabilità omissiva proprietario fondo - Limiti

Sentenza Corte di Cassazione 18 aprile 2005, n. 14285

Gestione dei rifiuti - Abbandono incontrollato di rifiuti - Ad opera di dipendente di società di capitali - Legale rappresentante - Responsabilità - Culpa in vigilando - Configurabilità

Sentenza Corte di Cassazione 11 dicembre 2003, n. 47432

Mezzo appartenente ad una società guidato da un soggetto non identificato - Smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi - Responsabilità dei soggetti preposti alla gestione dell'azienda - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 1 ottobre 2014, n. 40528

Rifiuti - Gestione illecita - Responsabilità proprietario area - Assenza di diretta partecipazione o contributo nel reato - Responsabilità "di posizione" - Esclusa - Reato di discarica o stoccaggio non autorizzato - Realizzabile soltanto in forma commissiva - Obbligo giuridico di impedire l'illecito - Fatto salvo

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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