Gestione illecita rifiuti, Cassazione esclude responsabilità “di posizione”
Rifiuti
In difetto di elementi di diretta partecipazione o di un contributo materiale o morale, non è configurabile alcuna responsabilità "di posizione" a carico del proprietario dell'area in cui terzi hanno illecitamente stoccato dei rifiuti.
Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza 40528/2014) ha accolto il ricorso contro una condanna di un comproprietario di un fondo per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006).
Sia il reato di discarica abusiva, sia quello di stoccaggio non autorizzato di rifiuti tossici e nocivi, evidenzia la Suprema Corte richiamando precedente Giurisprudenza, sono reati permanenti realizzabili soltanto in forma commissiva (fatta salva la condotta concorsuale omissiva che si configura nei casi in cui il soggetto aveva un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo).
In tale ottica, la Cassazione ritiene opportuno ribadire il principio secondo cui “secondo cui il proprietario di un terreno non risponde dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.
Rifiuti - Abbandono - Dlgs 22/1997 - Articolo 40, Codice penale - Responsabilità omissiva proprietario fondo - Limiti
Gestione dei rifiuti - Abbandono incontrollato di rifiuti - Ad opera di dipendente di società di capitali - Legale rappresentante - Responsabilità - Culpa in vigilando - Configurabilità
Mezzo appartenente ad una società guidato da un soggetto non identificato - Smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi - Responsabilità dei soggetti preposti alla gestione dell'azienda - Sussistenza
Rifiuti - Gestione illecita - Responsabilità proprietario area - Assenza di diretta partecipazione o contributo nel reato - Responsabilità "di posizione" - Esclusa - Reato di discarica o stoccaggio non autorizzato - Realizzabile soltanto in forma commissiva - Obbligo giuridico di impedire l'illecito - Fatto salvo
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941