Discarica abusiva, conta degrado area più che tempo accumulo
Rifiuti
Pur in assenza di prova attendibile circa la giacenza per oltre un anno dell'accumulo di rifiuti, la discarica abusiva si realizza quando l'area su cui insistono i rifiuti sia in concreto compromessa e oggetto di degrado.
Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 32369/2014), che ha accolto il ricorso contro il sequestro preventivo di un terreno per il reato di discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006), vista l'assoluta assenza di motivazione nell'ordinanza sul degrado subito dall'area stessa.
Il provvedimento è stato invece confermato nella parte in cui sottolinea la rilevanza dell'accumulo ripetuto di materiali e la non decisività del mancato rispetto del termine di deposito di un anno.
È invece palesemente infondato il motivo di ricorso contro l'ordinanza, laddove ipotizza violazioni delle regole in materia edilizia (articolo 44 del Dpr 380/2001 e articolo 181 del Dlgs 42/2004). La presentazione di una istanza di sanatoria, “per il solo fatto di essere presa in esame dall'ente territoriale”, non può infatti far venire meno i presupposti di un sequestro legittimamente disposto dal Gip.
Rifiuti - Reato di discarica abusiva - Articolo 256, comma 3 - Giacenza per oltre un anno - Mancata prova - Non decisività - Degrado dell'area - Richiesto
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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