Combustibili marittimi, da 27 agosto 2014 nuovi limiti
Aria
Entra in vigore il 27 agosto 2014 il Dlgs 112/2014 di recepimento della direttiva 2012/33/Ue che fissa i nuovi limiti nazionali al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.
Tra le novità del provvedimento, che modifica la Parte V del Dlgs 152/2006, cd. "Codice ambientale", si segnala l'introduzione a partire dal 18 giugno 2014 di un limite generale massimo al tenore di zolfo pari al 3,5% (0,5% dal 1° gennaio 2020) per i combustibili marittimi usati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica (appartenenti all'Italia), a bordo di navi di qualsiasi bandiera. I limiti più severi per specifiche fattispecie sono fatti salvi.
Dal 1° gennaio 2018, per il mare Adriatico e il mare Ionio, e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Ue prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.
Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - Attuazione della direttiva 2012/33/Ue
Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - Modifica della direttiva 1999/32/Ce
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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