Combustibili marittimi, approvato restyling del “Codice ambientale”
Aria
Il CdM del 10 luglio 2014 ha licenziato in via definitiva lo schema di Dlgs che, in recepimento della direttiva 2012/33/Ue, fissa i nuovi limiti al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.
La novità principale del provvedimento, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione in Gu, è rappresentata dall'introduzione – in recepimento degli accordi internazionali — di un limite generale massimo al tenore di zolfo pari al 3,5% (0,5% dal 1° gennaio 2020) per i combustibili marittimi usati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, fatti salvi i limiti più severi per specifiche fattispecie. Per le navi passeggeri, il limite fino al 1° gennaio 2020 è fissato all'1,5%.
Sembra quindi che il Governo abbia deciso di non aderire alle indicazioni delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato che, nel rilasciare il parere positivo sul provvedimento, avevano richiesto l'adozione anticipata dei più severi limiti (0,10%) previsti per le Aree di Controllo delle Emissioni di Zolfo (situtate per lo più nell'Europa nordica) per i mari Adriatico e Ionio.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - Modifica della direttiva 1999/32/Ce
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