Danno erariale, pagano anche consulenti esterni
Territorio
I consulenti non organicamente inquadrati nella P.a. che contribuiscono a realizzare un “inutile” ripascimento di una spiaggia, in violazione delle condizioni “ambientali” concordate, devono risarcire il danno erariale.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 11229/2014), l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico, presupposto della responsabilità contabile, ben sussiste quando un soggetto esterno alla P.a. viene da questa investito, “anche di fatto”, a svolgere in maniera continuativa attività pubbliche.
Nel caso del ripascimento di una spiaggia realizzato utilizzando sabbia non corrispondente a quella presente in loco, così violando le condizioni del capitolato, il danno deve essere risarcito non solo dai vertici della Provincia che hanno omesso i controlli di competenza, ma anche dai consulenti esterni e dai componenti della Commissione di controllo che hanno asseverato la compatibilità dei materiali.
In quanto commisurato alle spese sostenute dalla Provincia per il ripascimento (quasi 3 milioni di euro), maggiorate dal danno di immagine patito dall'Ente, il danno riconosciuto è da ritenersi “erariale” (non “ambientale”) e quindi di competenza della Corte dei Conti.
Lavori pubblici di ripascimento spiaggia - Utilizzo di sabbia non corrispondente a quella presente in loco - Violazione del capitolato - Danno erariale - Responsabilità dei consulenti esterni alla P.a. - Sussiste - Danno ambientale - Competenza Corte dei Conti - Articolo 313, comma 6, Dlgs 152/2006 - Esclusa
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