News - Aggiornamento normativo

Ippc/Aia

Milano, 3 giugno 2014

Impianti termoelettrici, nessun obbligo di impianto monitoraggio aria

Ippc/Aia

(Francesco Petrucci)

L'obbligo regionale di installare un impianto di monitoraggio della qualità dell'aria su tutti gli impianti termoelettrici, anche quelli statali, pena la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia), è illegittimo.

 

La Corte Costituzionale con la sentenza 28 maggio 2014, n. 141 dichiara illegittima la norma campana che stabiliva l'obbligo per tutti gli impianti termoelettrici realizzati in Regione di essere dotati di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. L'installazione era condizione per ottenere l'Aia, nonché per il mantenimento dell'autorizzazione.

 

La disciplina regionale contrasta col Dlgs 152/2006 perché impone l'obbligo a tutti i progetti da sottoporre ad Aia, sia quelli regionali, sia quelli statali, invadendo la competenza statale in materia. E contrasta col Dlgs 155/2010 (norme sulla qualità dell'aria ambiente) che stabilisce che la valutazione della qualità dell'aria avvenga "sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale" e prevede che eventuali misurazioni della qualità avvengano in sede di Via o Aia quando la Regione lo ritenga necessario, caso per caso non in automatico per tutti gli impianti. Invasa la competenza esclusiva ambientale in materia, la norma della Campania è illegittima.

documenti di riferimento
Sentenza Corte Costituzionale 28 maggio 2014, n. 141

Aria - Energia - Impianti termoelettrici - Autorizzazione integrata ambientale - Rilascio - Condizioni - Norma regionale - Obbligo di installazione impianto monitoraggio qualità dell'aria - Illegittimità costituzionale

Dlgs 13 agosto 2010, n. 155

Qualità dell'aria ambiente - Attuazione direttiva 2008/50/Ce

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598