Tutela idrogeologica, CdS apre al dissenso “faxato”
Territorio
Il parere ostativo dell'Autorità di bacino alla ristrutturazione di un'area portuale, anche se espresso al di fuori dalla Conferenza di servizi appositamente convocata, non può essere considerato inesistente.
Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza 1059/2014) ha annullato il provvedimento del Comune che, discostandosi dal parere negativo espresso via fax dall'Autorità di bacino, aveva autorizzato il progetto di ristrutturazione al termine della Conferenza di servizi appositamente convocata.
L'articolo 14-quater della legge 241/1990, che ritiene ammissibili i pareri delle P.a. solo se manifestati “nella” Conferenza di servizi, non può escludere la tutela degli interessi sensibili a cui le stesse sono preposte, specie nel caso della tutela idrogeologica “imprescindibile per la salvaguardia del territorio”.
Per non violare il principio fondamentale di leale collaborazione tra le P.a., conseguentemente, il Comune non avrebbe dovuto considerare inesistente il parere pur se espresso fuori e appena prima della Conferenza, bensì disporre un nuovo e definitivo supplemento di esame.
Progetto di ristrutturazione area portuale - Conferenza di servizi - Articolo 14, legge 241/1990 - Interessi sensibili - Pareri ostativi - Necessità che vengano espressi nella Conferenza - Lettura formalistica - Esclusa - Principio di leale collaborazione tra le P.a. - Prevale
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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