Tarsu, la pagano anche i garage (salvo prova contraria)
Rifiuti
La Cassazione esclude che un immobile destinato al “parcamento di veicoli”, ancor più quando di ampie dimensioni, possa ritenersì “di per sé” improduttivo di rifiuti solidi urbani.
La Suprema Corte (ordinanza 6899/2014) ricorda che spetta al contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni previste dal Dlgs 507/1993, affinché le aree inidonee alla produzione di rifiuti (e quelle dove si formano rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese) possano beneficiare delle esenzioni dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu).
L’esenzione dalla Tarsu totale o parziale, con riduzione della superficie tassabile, rappresenta infatti una eccezione alla regola che il tributo deve essere pagato da tutti i soggetti che occupano o detengono immobili nel territorio comunale, i cui presupposti fattuali vanno sempre dimostrati da chi se ne vuole avvalere.
Rifiuti - Tassa rifiuti - Articolo 62, comma 2 Dlgs 507/1993 - Eccezioni - Prova - Onere del contribuente - Garage - Presunzione di non produttività di rifiuti urbani - Esclusa
Stralcio - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
Tarsu - Requisiti per la fruizione dell'esenzione - Duplice condizione - Legge statale - Presupposto del Regolamento comunale
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