News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 2 aprile 2014

Tarsu, la pagano anche i garage (salvo prova contraria)

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Tarsu, la pagano anche i garage (salvo prova contraria)

La Cassazione esclude che un immobile destinato al “parcamento di veicoli”, ancor più quando di ampie dimensioni, possa ritenersì “di per sé” improduttivo di rifiuti solidi urbani.

 

La Suprema Corte (ordinanza 6899/2014) ricorda che spetta al contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni previste dal Dlgs 507/1993, affinché le aree inidonee alla produzione di rifiuti (e quelle dove si formano rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese) possano beneficiare delle esenzioni dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu).

 

L’esenzione dalla Tarsu totale o parziale, con riduzione della superficie tassabile, rappresenta infatti una eccezione alla regola che il tributo deve essere pagato da tutti i soggetti che occupano o detengono immobili nel territorio comunale, i cui presupposti fattuali vanno sempre dimostrati da chi se ne vuole avvalere.

documenti di riferimento
Ordinanza Corte di Cassazione 24 marzo 2014, n. 6899

Rifiuti - Tassa rifiuti - Articolo 62, comma 2 Dlgs 507/1993 - Eccezioni - Prova - Onere del contribuente - Garage - Presunzione di non produttività di rifiuti urbani - Esclusa

Dlgs 15 novembre 1993, n. 507

Stralcio - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

Sentenza Corte di Cassazione 14 gennaio 2011, n. 775

Tarsu - Requisiti per la fruizione dell'esenzione - Duplice condizione - Legge statale - Presupposto del Regolamento comunale

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