Impianti mobili di recupero/smaltimento, la deroga non è “assoluta”
Rifiuti
La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale la deroga al regime ordinario in materia di rifiuti, prevista dal Dlgs 152/2006, opera esclusivamente per gli impianti mobili che eseguono solo la riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee.
Qualsiasi operazione diversa, come la macinatura/vagliatura/deferrizzazione, rappresenta invece un trattamento del rifiuto e deve quindi rispettare il regime autorizzatorio previsto dall’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006. La norma in questione, ricorda la Cassazione (sentenza 6107 pubblicata il 10 febbraio 2014), richiede un’autorizzazione regionale preventiva “avente efficacia generale” e prevede un controllo “successivo e attenuato”, in quanto fondato su un mero obbligo di comunicazione, in occasione delle singole campagne di attività.
I presupposti per l’applicazione della deroga, nel rispetto dei principi generali, vanno dimostrati da chi ne invoca l'applicazione.
Rifiuti - Cantieri edili - Impianti mobili di recupero e smaltimento - Articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione generale e controllo successivo - Deroghe - Impianti di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee - Onere della prova
Cantieri edili - Costruzione e demolizione - Impianti mobili di frantumazione - Articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Trasformazione del materiale - Autorizzazione regionale - Richiesta
Rifiuti da demolizione - Articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Impianto mobile - Smaltimento e Recupero - Mancata autorizzazione - Presentazione domanda alla Regione
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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