Frantumazione inerti, l'impianto mobile va autorizzato dalla Regione
Rifiuti
La Cassazione conferma che gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti dai cantieri edili di demolizione devono munirsi dell'autorizzazione prevista dall'articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 28205/2013 che richiama la precedente sentenza 21859/2011), la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei “casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee” non è applicabile agli impianti di frantumazione inerti, che invece operano una “vera e propria trasformazione dei materiali”.
La norma è assolutamente chiara nell'affidare alla ditta proprietaria dei macchinari sia il compito di richiedere l'autorizzazione alla Regione, sia quello di comunicare previamente le singole campagne di utilizzazione. La Cassazione ha quindi confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta al responsabile noleggiante (oltretutto a “a caldo”) il macchinario di frantumazione non autorizzato, escludendo che la condotta illecita fosse ascrivibile al solo titolare della ditta utilizzatrice.
Cantieri edili - Costruzione e demolizione - Impianti mobili di frantumazione - Articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Trasformazione del materiale - Autorizzazione regionale - Richiesta
Rifiuti da demolizione - Articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Impianto mobile - Smaltimento e Recupero - Mancata autorizzazione - Presentazione domanda alla Regione
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