Recupero inerti, impianti mobili vanno autorizzati
Rifiuti
Gli impianti mobili per la macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti dai cantieri, che permettono ai residui ferrosi “di svolgere un ruolo utile”, vanno autorizzati in quanto impianti di trattamento dei rifiuti.
In base all’articolo 208 del Dlgs 152/2006, gli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono essere autorizzati dalla Regione a meno che effettuino esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.
Non è questo però il caso degli impianti che effettuano triturazione e separazione magnetica del ferro dai materiali inerti, operazioni che costituiscono vero “trattamento” dei rifiuti e non — come sostenuto dal ricorrente — una fase preliminare e/o preparatoria rispetto alla successiva fase di recupero degli stessi.
La Suprema Corte ha così confermato (sentenza 21859/2011) la condanna per gestione illecita di rifiuti a carico di un privato titolare di un impianto mobile non autorizzato.
Rifiuti da demolizione - Articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006 - Impianto mobile - Smaltimento e Recupero - Mancata autorizzazione - Presentazione domanda alla Regione
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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