Ddl “Destinazione Italia”, contributi limitati per responsabili contaminazione
Danno ambientale e bonifiche
Le misure di sostegno economico previste per i soggetti responsabili dell’inquinamento, che stipulano gli accordi programma previsti dal Dl 145/2013, non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, bonifica e riparazione.
Secondo quanto stabilito dalla Camera dei Deputati, che l'11 febbraio 2014 ha licenziato – e inviato al Senato per la definitiva approvazione — il Ddl di conversione del Dl “Destinazione Italia” (Dl 145/2013), i contributi pubblici potranno riguardare esclusivamente l’acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico del sito. Cambiano anche le modalità di revoca dell’onere reale.
Novità anche per i contenuti degli accordi di programma (che si allargano alle modalità di monitoraggio, ma perdono la “individuazione degli interventi”), il ruolo delle società in house (che pensano a “progettazione, coordinamento e monitoraggio”) e le opere di confinamento fisico delle acque, che vengono escluse dalla valutazione d’impatto ambientale.
Il tutto attraverso modifica della disciplina ad hoc per la riconversione industriale dei siti inquinati di preminente interesse pubblico, attraverso la stipula di appositi accordi di programma “con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati” (articolo 252-bis del “Codice ambientale”, come sostituito dal “Destinazione Italia” con decorrenza 24 dicembre 2013).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" - Stralcio - Misure in materia di tariffe elettriche, certificazione energetica in edilizia e bonifiche
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