Produttore rifiuti, l'affidamento a intermediario non esclude responsabilità
Rifiuti
A causa dell’estesa posizione di garanzia sul corretto smaltimento dei rifiuti, i produttori e i detentori non possono disinteressarsi della destinazione finale, anche quando consegnano i rifiuti a intermediari muniti di autorizzazione.
Gli obblighi corretta gestione dei rifiuti che gravano su produttori e detentori di rifiuti speciali, argomenta il Tar Veneto (sentenza 1181/2013), sono infatti da considerarsi assolti solo a seguito del conferimento a soggetti autorizzati allo smaltimento, e attraverso l’esibizione del formulario di identificazione (Fir) correttamente datato e controfirmato dal destinatario, principio valido anche nel caso di affidamento dei rifiuti a intermediari muniti di autorizzazione, perché tale circostanza “non vale a trasferire – solo – su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento”.
Il Tar ha quindi condannato per deposito non controllato di rifiuti un produttore che, pur potendo esibire copia del formulario controfirmata dall'impianto di destinazione, aveva omesso di verificare e controllare le autorizzazioni in capo all’impianto stesso, nello specifico inesistenti, violando così i propri obblighi di diligenza.
Smaltimento rifiuti - Produttore/detentore di rifiuti - Estesa posizione di garanzia - Consegna rifiuti a intermediari autorizzati - Non autorizza a disinteressarsi della destinazione - Articolo 188, comma 3, Dlgs 152/2006 - Conferimento a soggetto autorizzato - Richiesto
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