Inquinamento sonoro, cambia la disciplina per le aviosuperfici
Rumore
Il Dpr 304/2001 che disciplina le attività motoristiche si applica anche alle “aviosuperfici” e in tutti i “luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile”.
È quanto previsto dall’articolo 25, comma 11-quater del Dl 69/2013, cd. “Decreto Fare”, inserito dalla legge 98/2013 di conversione ed entrato in vigore il 21 agosto 2013, che ha integrato le disposizioni contenute nella legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 447/1995).
La novità introdotta riguarda le “aviosuperfici” (ai sensi del Dm 8 agosto 2003, un’area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili che non appartiene al demanio aeronautico e su cui non insiste un aeroporto privato) e i “luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile”. Oltre a rientrare nel campo di applicazione del Dpr 304/2001, tali aree devono adottare i criteri di misura del rumore aeroportuale previsti dal Dm 31 ottobre 1997.
Esclusa invece l’applicazione dei valori limite delle sorgenti sonore previsti dal Dpcm 14 novembre.
Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447
Misura del rumore aeroportuale - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), legge 26 ottobre 1995, n. 447
Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 69/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
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