News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 29 luglio 2013

Servizio idrico, no ad affidamento diretto con legge regionale

Acque

(Francesco Petrucci)

Servizio idrico, no ad affidamento diretto con legge regionale

L'affidamento del servizio idrico spetta alle Autorità d'ambito o all'ente che le ha sostituite. Una legge regionale che affidi direttamente il servizio a una specifica società pubblica è illegittima.

 

La Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 228) ha bocciato la legge regionale del Molise in materia (legge 2/2012) che affidava la gestione del servizio idrico integrato direttamente a una azienda speciale regionale "bypassando" la competenza delle Aato o dell'ente che le ha sostituite (articolo 186-bis, legge 191/2009) in violazione della disciplina statale inderogabile dalle Regioni in quanto attinente alla materia tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale.

 

Sulla base della norma statale la legge regionale deve limitarsi a individuare l'Autorità d'ambito territoriale ottimale (Aato) o, vista la loro soppressione, l'ente o il soggetto che eserciti le competenze già spettanti alle Aato. Solo a questo soggetto, e non direttamente alla Regione, spetta, quindi, sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicarne la gestione.

documenti di riferimento
Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Legge Finanziaria 2010 - Stralcio

Sentenza Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n. 228

Acque - Servizio idrico integrato - Affidamento - Modalità - Competenza delle Ato o organismo ad esse sostituito - Affidamento diretto a società pubblica tramite legge regionale - Violazione competenza esclusiva statale in materia ambientale - Illegittimità

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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