Il pastazzo di agrumi "degenerato" non è un sottoprodotto per l'agricoltura
Rifiuti
Gli scarti della lavorazione degli agrumi in fermentazione non possono essere qualificati come ammendante vegetale semplice, e il mancato processo preliminare di trasformazione e stabilizzazione esclude anche la qualifica di ammendante vegetale compostato.
La Corte di Cassazione (sentenza 28764/2013) ha così confermato, in sede cautelare, il sequestro preventivo di un'area dove era stata depositata un'importante quantità di pastazzo (buccia e polpa residuati dalla lavorazione delle arance), disposto dal Gup del Tribunale di Siracusa, in quanto discarica abusiva di rifiuti speciali.
Per la Suprema Corte il Giudice siciliano ha ben applicato il Dlgs 152/2006 nell'escludere che il pastazzo potesse costituire un sottoprodotto (e quindi un non rifiuto), vista l'impossibilità di reputare come certo il successivo utilizzo sia come mangime per gli animali, data la notevole sproporzione tra il materiale depositato e il numero dei capi di bestiame allevati dall'azienda, sia come ammendante vegetale ai sensi della legge 748/1984, a causa del riscontrato processo di fermentazione della sostanza depositata.
Pastazzo di agrumi - Riutilizzo come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Certezza del riutilizzo - Ammendante agricolo semplice o compostato - Processo di fermentazione in corso - Escluso
Rifiuti - Pastazzo di agrumi - Mangime per animali - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 - Stoccaggio - Fenomeni degenerativi - Esclusi
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Smaltimento - Scarti vegetali - Autorizzazione - Necessità
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941