Emergenza romana, Tar Lazio “taglia” poteri Commissario
Rifiuti
Il Dm 3 gennaio 2013 realizza una illegittima estensione dei poteri emergenziali laddove affida al Commissario speciale la competenza a conferire i rifiuti in impianti di trattamento meccanico-biologico di differenti ambiti territoriali.
Secondo il Giudice amministrativo (sentenza 6647/2013) esiste un chiaro divario tra la legge 228/2012 che, nel prevedere la nomina di un commissario speciale per l'emergenza romana ne ha limitato i compiti alla realizzazione e/o all'ampliamento di una o più discariche, e il Dm 3 gennaio 2013 “provvedimentale” che ha illegittimamente esteso gli stessi poteri (che comprendono diffida e sostituzione degli enti inadempienti) alla possibile individuazione di impianti di trattamento meccanico-biologico extra ambito.
Il Tar ha quindi deciso di annullare il provvedimento ministeriale – e tutti i provvedimenti conseguenti — nella parte de qua, e questo a prescindere dalle perplessità dello stesso Giudice in ordine alla qualificazione ex lege della crisi romana come “situazione di particolare criticità” e quindi divergente da quella generale di “emergenza”, prevista dalla legge 225/1992, che imporrebbe termini temporali assai contenuti ai poteri emergenziali.
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile - Articolo 5
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 - Stralcio
Nomina del Commissario per fronteggiare la criticità nella gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Roma
Emergenza rifiuti a Roma - Poteri Commissario speciale - Diffida e sostituzione - Commi 358-360, legge 228/2012 - Dm 3 gennaio 2013 - Contrasto - Individuazione impianti di trattamento meccanico-biologico fuori ambito - Non rientra
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