Emergenza rifiuti romana, Consiglio di Stato "riabilita" Commissario speciale
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il Commissario per l'emergenza rifiuti a Roma era legittimato a individuare impianti aggiuntivi di trattamento ai quali appoggiarsi in via temporanea al fine di evitare un grave pericolo per la salute pubblica.
Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza 925/2018) ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal Comune di Colfelice (FR) contro il DmAmbiente 3 gennaio 2013 (di nomina del Commissario) e i provvedimenti consequenziali con cui il Commissario stesso aveva ordinato a un impianto di trattamento meccanico biologico aerobico (Tmb), sito nel territorio frusinate, di trattare i rifiuti provenienti dalla Capitale.
La scelta del Commissario per l'emergenza rifiuti a Roma di rivolgersi a impianti di trattamento dei Comuni vicini che lavoravano al di sotto della loro capacità massima autorizzata, secondo il CdS, non può dirsi irragionevole.
Il Giudice ha così ribaltato il giudizio del Tar di Roma (sentenza 10471/2013) che, in primo grado, aveva annullato i provvedimenti in questione ritenendoli una illegittima estensione dei poteri emergenziali previsti dalla legge 228/2012 (commi 358-362).
Rifiuti - Emergenza a Roma - Legge 228/2012, commi 358-361 - Commissario speciale - Nomina - Dm 3 gennaio 2013 - Poteri sostitutivi - Elenco esemplificativo - Individuazione impianti aggiuntivi di trattamento dei Comuni vicini - Diffida - Legittimità
Nomina del Commissario per fronteggiare la criticità nella gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Roma
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 - Stralcio
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