Imballaggi, legittimi sistemi di gestione alternativi a Conai
Imballaggi
Le norme primarie che consentono di attivare un sistema di gestione autonoma dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale (articolo 221, commi 3 e 5, Dlgs 152/2006) sono "self executing", cioè sono direttamente applicabili non necessitando di una disciplina attuativa di rango secondario.
Il principio è ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza 20 giugno 2013, n. 3363), che conferma il giudizio di primo grado (Tar Lazio n. 1135/2012) considerando legittimo l'avvio da parte di una società della procedura per il riconoscimento di un sistema autonomo di gestione dei rifiuti generati dai propri imballaggi immessi al consumo (nella specie imballaggi in plastica), "sganciandosi" dal sistema dei Consorzi obbligatori.
Anche se i Giudici hanno confermato la nullità dei provvedimenti del Ministero dell'ambiente di autorizzazione alla gestione del sistema alternativo per vizi della procedura — mancato controllo effettivo della funzionalità del sistema, affidato solo a verifiche formali e a campione — la sentenza ribadisce la piena legittimità di implementare un sistema autonomo di gestione dei propri imballaggi, autorizzando la società ricorrente a proseguire nella fase di sperimentazione del progetto, in attesa della definitiva approvazione (o non approvazione) del Ministero.
Imballaggi - Gestione - Implementazione sistema autonomo di gestione dei propri imballaggi (articolo 221, commi 3 e 5, Dlgs 152/2006) - Legittimità - Necessità di un regolamento attuativo - Esclusione - Natura "self executing" delle norme di rango primario - Sussiste
Imballaggi - Gestione sistema di recupero e riciclo - Adesione a Consorzio obbligatorio - Organizzazione di un sistema autonomo - Possibilità - Necessità di apposito decreto attuativo - Non sussiste
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941