Imballaggi

Normativa Vigente

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Decreto direttoriale MinAmbiente 4 agosto 2014

Riconoscimento del sistema P.A.R.I. secondo il progetto elaborato e proposto dalla società Aliplast Spa

Il Tar Lazio, con sentenza 22 gennaio 2019, n. 833 ha annullato il presente decreto direttoriale per violazione di legge.

Ultima versione disponibile al 09/10/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto direttoriale 4 agosto 2014, prot. n. 5201/TRI/DI/R

(Comunicato pubblicato sulla Gu 18 agosto 2014 n. 190)

Riconoscimento del sistema P.A.R.I. secondo il progetto elaborato e proposto dalla società Aliplast Spa

Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante ''Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il Titolo II della Parte IV rubricato "Gestione degli imballaggi" (in seguito decreto);

Visto l'articolo 219, comma 2, ai sensi del quale la gestione dei rifiuti di imballaggio si fonda sul principio "chi inquina paga", nonché di "responsabilità condivisa tra operatori economici";

Visti gli articoli dal 219 al 226 del decreto che prevedono e disciplinano il complesso di obblighi e divieti posti a carico dei produttori, degli utilizzatori e della pubblica Amministrazione al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio;

Visto in particolare, l'articolo 221, comma 1 del decreto, ai sensi del quale "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo degli imballaggi da loro prodotti";

Visto che ai sensi dell'articolo 221, comma 2 del decreto, i produttori e gli utilizzatori devono adempiere all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero di cui agli articoli 205 e 220 del decreto;

Visto che, ai sensi dell'articolo 221, comma 3 del decreto, i produttori sono tenuti a ritirare, su indicazione del Conai, i rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta;

Visto che ai sensi dell'articolo 221, commi 3 e 4 del decreto, i produttori e gli utilizzatori sono altresì tenuti a garantire il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta su superfici private dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari che, ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

Visto in particolare, che la responsabilità dei produttori e degli utilizzatori per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio si traduce, ai sensi dell'articolo 221, comma 10 del decreto, nell'obbligo di coprire i corrispondenti costi di gestione, ed in particolare:

a) "i costi delle operazioni di ritiro degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 221 del decreto di procedere al ritiro;

c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari";

Visto che per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 221, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto i produttori sono obbligati a partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e aderire ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 223 del decreto, o, in alternativa, ad organizzare un sistema autonomo, anche in forma collettiva, per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale, o ad adottare un sistema di restituzione dei propri imballaggi, ai sensi del citato articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 221, comma 2 del decreto, i produttori e gli utilizzatori che adottano un sistema autonomo riconosciuto di cui al comma 3, lettere a) e c) non sono tenuti a partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (Conai);

Considerato che ai sensi del citato articolo 221, commi 2 e 3, del decreto, i produttori che istituiscono un sistema autonomo riconosciuto devono comunque adempiere all'obbligo di ritiro dei rifiuti derivanti dai propri imballaggi che siano conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato, al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero di cui agli articoli 205 e 220 del decreto su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e nel rispetto delle medesime condizioni, presupposti, requisiti e obiettivi di operatività, sostenendo i relativi oneri, ad eccezione dei casi in cui i produttori aderenti ad un sistema autonomo dimostrino che i propri rifiuti non sono conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 224 del decreto, ed in particolare dei commi 1, 3, lettere a), b) ed h), 5, 8 e 12, il Conai deve promuovere la raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale e garantire il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche Amministrazioni, ed a tal fine percepisce dai produttori ed utilizzatori aderenti il contributo di cui all'articolo 224, comma 8 con il quale deve garantire in via prioritaria la copertura dei maggiori oneri della raccolta differenziata, nonché dei costi per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;

Considerato in particolare che l'esonero dall'obbligo di partecipare al Conai e al pagamento del contributo di cui all'articolo 224, comma 8 del decreto presuppone che i produttori abbiano costituito un sistema autonomo riconosciuto e tale per cui i rifiuti degli imballaggi prodotti dagli stessi non siano conferiti al servizi pubblico di raccolta e smaltimento;

Considerato infatti, che ove i rifiuti di imballaggio derivanti dagli imballaggi di un produttore che abbia istituito un sistema autonomo riconosciuto fossero conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e non fossero ritirati dallo stesso produttore, gli oneri sostenuti dalla pubblica Amministrazione per la raccolta differenziata di tali rifiuti andrebbero a gravare sul sistema Conai e sui produttori ed utilizzatori che ne fanno parte, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 221, commi 1, 2, 3 e 10 del decreto;

Considerato altresì che nell'evenienza di cui al precedente punto, i requisiti di efficienza, efficacia, economicità, necessari ai fini del riconoscimento del sistema autonomo, risulterebbero rispettati solo in apparenza, in quanto effetto di una mera traslazione degli oneri a carico di soggetti non appartenenti al sistema autonomo, con violazione anche del principio "chi inquina paga" e delle regole di concorrenza;

Considerato pertanto, che ai sensi dell'articolo 221, commi 2 e 3 del decreto, il produttore che aderisce a un sistema autonomo, al fine di coprire i costi della raccolta dei propri rifiuti di imballaggio è tenuto garantire il ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e a sostenere i relativi oneri, salvo che dimostri che i propri rifiuti di imballaggio non siano conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

Considerato che all'esito dell'istruttoria Aliplast Spa non ha dimostrato che i rifiuti costituiti dai propri imballaggi non sono conferiti al servizio pubblico di raccolta;

Considerato che limitatamente alla quota di rifiuti di imballaggio prodotti da Aliplast Spa e conferiti al servizio pubblico di raccolta il sistema autonomo deve garantire il ritiro secondo gli stessi requisiti, condizioni e finalità imposti dalla legge al Consorzio nazionale imballaggi (Conai), operando direttamente oppure contribuendo economicamente ed in quota percentuale alle necessarie attività svolte dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai);

Considerato che per garantire il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato dalla pubblica Amministrazione, i produttori che abbiano istituito sistemi autonomi, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera b), e) ed f), stipulano apposite convenzioni con valenza su tutto il territorio nazionale con il Conai, o con l'Anci, anche in conformità con quanto espressamente disposto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3363/2013;

Visto l'articolo 221, comma 5 del decreto, che obbliga i produttori che intendono organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio a presentare il progetto del relativo sistema all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione;

Visto che, ai sensi dell'articolo 221, comma 5 del decreto l'Osservatorio nazionale sui rifiuti riconosce il sistema autonomo dopo aver accertato l'effettivo funzionamento dello stesso e ne da comunicazione al Consorzio;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177 secondo il quale le attività espletate precedentemente dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono svolte dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche (Direzione);

Visto che, ai sensi dell'articolo 221, commi 1, 2, 3, 5 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riconoscimento di un sistema autonomo, i produttori devono garantire il ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, la ripresa e la raccolta dei rifiuti di imballaggio su superfici private, il recupero e il riciclaggio nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 205 del decreto e la soddisfazione, in particolare, dei seguenti requisiti:

1. la corretta ed efficace gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;

2. organizzazione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità;

3. effettiva ed autonoma funzionalità;

4. capacità di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5. idoneità a garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato.

Considerato in particolare che, i suddetti requisiti sono soddisfatti quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) capacità di gestire i propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale: tale requisito si ritiene soddisfatto in presenza di una rete di raccolta capillarmente distribuita sul territorio nazionale, idonea a garantire la raccolta su qualunque parte del territorio nazionale dei rifiuti di imballaggio derivanti dagli imballaggi del sistema autonomo;

2) organizzazione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità: il requisito dell' efficienza si ritiene soddisfatto quando il sistema è in grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla legge attraverso il minor utilizzo delle risorse economiche disponibili. La verifica di tale requisito implica la valutazione comparativa delle diverse possibili opzioni organizzative ed operative e l'individuazione di quella che consente il massimo raggiungimento degli obiettivi con il minimo dispendio di risorse disponibili. Il requisito dell'efficacia del sistema autonomo si intende soddisfatto quando il sistema è in grado di raggiungere gli obiettivi stabiliti, e consente al produttore che lo abbia costituito di adempiere a tutti gli obblighi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio previsti per legge. Il requisito dell'economicità si intende soddisfatto quando il sistema è in grado di operare impiegando risorse necessarie e proporzionate rispetto ai benefici conseguiti; la verifica della sussistenza di tale requisito implica l'individuazione del sacrificio economico che ragionevolmente è necessario sostenere per il conseguimento di un determinato beneficio e nella valutazione circa il rapporto esistente tra tale valore ideale e i costi effettivamente sostenuti dal sistema in relazione alle attività svolte;

3) effettiva ed autonoma funzionalità: tale requisito si intende soddisfatto quando il sistema è in grado di: a) gestire l'intero ciclo di vita degli imballaggi prodotti, conseguendo gli obiettivi di recupero e riciclaggio definiti nell'articolo 220 del decreto ed adempiendo agli obblighi individuati dall'articolo 221, commi 1, 2 , 3 e 10 del decreto; b) mettere in atto, per proprio conto tutte le misure necessarie per il perseguimento dei suddetti obiettivi di recupero e riciclaggio; c) porre in essere le azioni necessarie al fine di evitare o minimizzare il conferimento dei propri rifiuti di imballaggio al sistema di raccolta differenziata della pubblica Amministrazione e per impedire che tali rifiuti debbano essere gestiti da altri sistemi;

4) capacità di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: tale requisito si ritiene soddisfatto quando le modalità operative del sistema consentono al produttore di raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio indicati nell'allegato E del decreto facendo esclusivamente riferimento ai rifiuti generati dai propri imballaggi. Sebbene la norma preveda due obiettivi differenti per le operazioni di recupero (60%) e di riciclaggio (26% per la plastica), l'obiettivo di riciclaggio è considerato come una quota-parte dell'obiettivo percentuale di recupero. Ne consegue che i produttori che effettuano solo operazioni di riciclaggio non saranno obbligati ad effettuare operazioni diverse di recupero (come il recupero energetico), ma potranno raggiungere l'obiettivo di recupero (60% dei rifiuti d'imballaggio immessi al consumo sul territorio nazionale) mediante le sole operazioni di riciclaggio;

5) idoneità a garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato: tale requisito si ritiene soddisfatto quando l'utilizzatore e l'utente finale, come definiti all'articolo 218, comma 1, lettere s) e u) siano effettivamente a conoscenza del sistema autonomo delle modalità di funzionamento dello stesso e degli adempimenti loro spettanti al fine di consentire l'effettivo funzionamento come circuito chiuso, autonomo ed autosufficiente.

Vista l'istanza presentata in data 7 maggio 2008 all'Osservatorio nazionale sui rifiuti da Aliplast Spa, per il tramite del Consorzio C.A.R.P.I., per l'avvio della procedura di riconoscimento del sistema autonomo di gestione dei rifiuti generati dai propri imballaggi immessi al consumo, nominato "Sistema P.A.R.I.";

Visto il provvedimento n. ONR 08/572 del 20 novembre 2008 con il quale l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ha accolto l'istanza presentata da Aliplast Spa tramite il Consorzio C.A.R.P.I. di attivazione della procedura di riconoscimento del sistema autonomo di gestione P.A.R.I. con prescrizioni e precisazioni;

Visto il provvedimento n. ONR/9/440 del 30 giugno 2009 con il quale l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ha accertato e attestato con prescrizioni l'effettivo funzionamento, ai sensi dell'articolo 221, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del sistema autonomo P.A.R.I. e l'idoneità dello stesso a raggiungere gli obiettivi stabiliti; la sentenza del Consiglio di Stato n. 3363 del 2013, che, confermando la pronuncia del Tar Lazio, Sezione II bis, n. 1135/2012, ha annullato il provvedimento n. ONR/9/440 del 30 giugno 2009, determinando altresì la "regressione procedimentale" sino alla "fase originaria di provvisoria autorizzazione ali 'esercizio del sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio", e reiterando l'ordine all'Amministrazione, già contenuto nella sentenza di primo grado, di proseguire il restante iter procedimentale;

Vista la prima relazione tecnica trasmessa da Alpliast Spa in data 20 settembre 2012 a seguito della nota n. 23140/TRI/DI/VI del 7 agosto 2012 e le successive note informative trasmesse da Alpliast Spa ad integrazione e completamento della prima;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria condotta da Ispra, come incaricata dalla scrivente Direzione mediante la nota del 10 agosto 2012 n. 123380, ed in particolare: la Prima relazione trasmessa con nota del 31 gennaio 2013 n.4606, la Seconda Relazione trasmessa con nota del 28 marzo 2013 n.13891, la integrazione della Seconda relazione trasmessa con nota del 7 maggio 2013 n. 18760, la Terza Relazione trasmessa con nota del 29 luglio 2013 n.30962 e la Relazione Conclusiva trasmessa con nota del 18 novembre 2013 n. 46194;

Visti gli elementi di valutazione richiesti al Conai con nota n. 27372/TRI/VI del 8 aprile 2013 e dal Conai trasmessi, ai sensi dell'articolo 221, comma 5 del Dlgs 152/2006, con note prot. 71/13/DS-Segr. del 16 aprile 2013, prot. n. 99/13VF-Segr. del 24 maggio 2013, prot 44/14/VF-aallgg del 21 febbraio 2014 e prot 148/14/VF/aallgg del31 marzo 2014;

Vista la nota prot. 2325 del 23 gennaio 2014, con cui C.A.R.P.I. ha comunicato di non rivestire più il ruolo di mandatario di Aliplast nella gestione del progetto P.A.R.I.;

Considerato che il venir meno del ruolo di C.A.R.P.I. non risulta rilevante ai fini della conclusione del procedimento di riconoscimento, dal momento che, come affermato dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza 3363/2013 "il progetto P.A.R.I. è riferibile in via esclusiva agli imballaggi immessi al consumo dal produttore Aliplast, al quale il progetto è riferibile in via esclusiva" che "opera come unico soggetto responsabile del progetto";

Vista la riunione istruttoria svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 febbraio 2014, alla presenza di Ispra, Aliplast Spa e Conai e nel corso della quale sono state presentate ulteriori integrazioni documentali ed in particolare: la relazione tecnica sul sistema autonomo "P.A.R.I." predisposta da Ispra ed acquisita al protocollo del Ministero con il n prot 6231/TRI del 26 febbraio 2014, la memoria presentata da Aliplast Spa ed acquisita al protocollo del Ministero con il 27 febbraio 2014 con il numero 6316/TRI e la nota sulla relazione tecnica di Ispra presentata dal Conai ed acquisita al protocollo dI Ministero con il n. 6234/TRI del 26 febbraio 2014;

Vista la relazione conclusiva trasmessa da Ispra con nota n. 31090 del 29 luglio 2014, contenete valutazioni sulla documentazione integrativa acquisita nel corso della riunione istruttoria del 26 febbraio 2014 e trasmessa dalle parti entro il termine del 2 aprile 2014, fissato dalla Direzione con nota prot. n. 9362 del 28 marzo 2014;

Ritenuto che gli elementi acquisiti nel corso dell' attività istruttoria svolta siano idonei a ritenere il sistema P.A.R.I. e le sue modalità di funzionamento conformi ai requisiti di cui all'articolo 221, comma 5, decreto con le precisazioni che seguono;

Presto atto con riferimento a quanto richiesto dall'articolo 221, commi 2, 3, 5 e 10, del decreto, che:

1) il requisito dell' efficacia, efficienza ed economicità del sistema risulta parzialmente integrato in quanto il progetto del sistema non dimostra che i rifiuti di imballaggio prodotti da Aliplast Spa e identificabili con il marchio P.A.R.I. non sono conferiti anche al servizio pubblico di raccolta;

2) il requisito dell'effettivo e autonomo funzionamento risulta parzialmente integrato, in quanto il sistema non dimostra che i rifiuti di imballaggio prodotti da Aliplast Spa e identificabili con il marchio P.A.R.I. non sono conferiti al servizio pubblico di raccolta e non dimostra come è garantito il ritiro sull'intero territorio nazionale di quei rifiuti di imballaggio marchiati P.A.R.I. raccolti in maniera differenziata dalla pubblica Amministrazione;

3) il requisito dell'idoneità a conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio risulta soddisfatto;

4) il requisito della copertura dell'intero territorio nazionale risulta integrato per la raccolta dei rifiuti di imballaggio marchiati P.A.R.I. su superfici private e da parte di raccoglitori privati, ma necessita di integrazione per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalla pubblica Amministrazione;

5) il requisito dell'informazione agli utilizzatori e utenti finali risulta parzialmente soddisfatto, dal momento che le misure predisposte da Aliplast Spa assicurano l'effettiva conoscenza del sistema autonomo e delle sue modalità di funzionamento solo da parte dei primi utilizzatori, e non invece degli utenti posti a valle del primo utilizzatore o del rivenditore.

Ritenuto che, per le considerazioni ed i motivi sin qui manifestati, sia possibile adottare il provvedimento di cui all'articolo 221, commi 3, 5 e 10 del decreto legislativo 152/2006 nei confronti Aliplast Spa, quale proponente dell'istanza di riconoscimento del sistema autonomo P.A.R.I. con specifiche condizioni e prescrizioni

Decreta

Articolo 1

1. È riconosciuto il sistema P.A.R.I. secondo il progetto elaborato e proposto dalla società Aliplast Spa.

2. L'efficacia del riconoscimento è risolutivamente condizionata al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 221, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

1. Con riferimento al requisito dell'informazione agli utilizzatori ed agli utenti finali degli imballaggi, di cui all'articolo 221, comma 5 del decreto, Aliplast Spa è tenuta ad implementare il sistema di informazione al fine di garantire la piena conoscenza delle modalità operative ed organizzative del sistema P.A.R.I. anche agli utilizzatori che cedono il bene all'utente finale e agli utenti finali, come definiti all'articolo 218, comma 1, lettere s) e u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle imprese di raccolta.

Articolo 3

1. Con riferimento al requisito dell'autonomia funzionale del sistema, Aliplast Spa è tenuta a garantire la copertura dei costi di ritiro dei rifiuti di imballaggio marchiati P.A.R.I. conferiti nel sistema pubblico di raccolta secondo una delle seguenti modalità alternative:

a) dimostrare che i rifiuti marchiati P.A.R.I. non sono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma che tramite accordi con i singoli utilizzatori finali sono ripresi e raccolti da Aliplast Spa, direttamente o tramite soggetti incaricati della stessa società, ai sensi dell'articolo 221, comma 4 del decreto, soprattutto in quelle aree del Paese dove l'intercettazione degli imballaggi afferenti il sistema si attesta a valori percentuali bassi rispetto all'immesso al consumo di detti imballaggi nelle medesime aree;

b) garantire la copertura dei costi di raccolta degli imballaggi marchiati P.A.R.I. conferiti al servizio pubblico di raccolta e ritirati dal Conai, mediante la stipula entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto di un'apposita convenzione con il Conai, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera b) e) ed f), oppure con Anci, in rappresentanza delle Amministrazioni comunali di raccolta, come espressamente previsto nella sentenza del Consiglio di Stato 3363/2013.

2. Fino a che non sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo, Aliplast Spa è tenuta a corrispondere al Conai un contributo commisurato ad una quota pari al 20% delle quantità degli imballaggi immessi sul mercato dalla stessa società, a copertura dei costi della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica Amministrazione, tenuto conto degli obiettivi di recupero e di riciclaggio e che una quantità di rifiuti di imballaggio è presuntivamente raccolta da altri operatori che operano sul mercato in base a autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Articolo 4

1. Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, Aliplast è tenuta a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le misure adottate per consentire l'implementazione dei requisiti di cui all'articolo 2 e 3 del presente decreto.

2. Aliplast Spa è tenuta ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 221, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 5

1. Al fine di garantire il miglioramento dei sistemi di campionamento adottati, Aliplast Spa durante i dodici mesi successivi all'adozione del presente decreto, dovrà incaricare un soggetto terzo e indipendente di svolgere almeno venti campionamenti ed analisi merceologiche presso l'impianto di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in Ldpe.

2. I risultati dei campionamenti e delle analisi di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad Ispra.

Articolo 6

1. Aliplast Spa è tenuta a collaborare alle attività di controllo e verifica periodiche svolte dalle Autorità competenti su indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto e dei requisiti di cui all'articolo 221, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 221, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 221, comma 5 determina l'inefficacia del riconoscimento.

3. Ai fini del contributo ambientale Conai si applica l'articolo 221,comma 5 del decreto.

Articolo 7

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar entro sessanta giorni dalla notifica.

2. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed, in versione integrale, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Giurisprudenza correlata

Sentenza Tar Lazio 22 gennaio 2019, n. 833 Rifiuti - Gestione degli imballaggi - Consorzio alternativo ai consorzi obbligatori - Riconoscimento - Articolo 221, comma 5, Dlgs 152/2006 - Riconoscimento definitivo - Modalità - Rispetto rigoroso delle condizioni di legge - Dm 4 agosto 2018 - Autorizzazione di un consorzio autonomo di imballaggi in plastica - Decreto di riconoscimento definitivo del Consorzio autonomo - Carenza dei presupposti per il riconoscimento definitivo del sistema autonomo - Sussistenza - Conseguenze - Annullamento del Dm 4 agosto 2018

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