News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 18 giugno 2013

Imprese edili e trasporto “ingombranti”, chiarimenti dall’Albo

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Imprese edili e trasporto “ingombranti”, chiarimenti dall’Albo

Le imprese edili iscritte per il trasporto “in conto proprio” ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, possono trasportare i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività utilizzando il codice 20 03 07.

 

A dirlo è il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali (circolare 12 giugno 2013, prot. n. 691/Albo/Pres) che invita le Sezioni regionali a riportare nei provvedimenti di iscrizioni o di variazione dell’iscrizione, a fianco del Cer 20 03 07, l’annotazione “proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”.

 

Si ricorda che l’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, stabilisce che le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti non pericolosi da loro stesse prodotti o che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stesse prodotti per non oltre 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, devono iscriversi in una apposita sezione dell’Albo e non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie.

documenti di riferimento
Circolare Albo nazionale gestori ambientali 12 giugno 2013, n. 691

Imprese edili iscritte ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 - Rifiuti ingombranti

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